Art. 33.
(Elettorato attivo).

      1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e altresì i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali che risiedono in un comune della regione autonoma da oltre cinque anni.
      2. La legge regionale disciplina l'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in uno dei comuni della regione autonoma.